La Confederazione e i Cantoni disciplinano e finanziano il settore ERI in funzione delle rispettive competenze e responsabilità, definite nella Costituzione federale, collaborando strettamente laddove necessario.
In tutti i livelli del sistema ERI si applicano tre principi fondamentali: sussidiarietà, autonomia e collaborazione federalistica. Ciò significa che la Confederazione si assume i compiti che superano le capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. In particolare, la Confederazione detiene la competenza normativa nel settore della formazione professionale, la funzione di ente responsabile per il settore dei PF e il ruolo preminente nella promozione della formazione e della ricerca e nella cooperazione internazionale in ambito ERI.